Il controllo da parte di un uomo del patrimonio di una donna è una violenza di genere da denunciare - THE VISION

Più di 6000 organizzazioni coinvolte, oltre 187 Paesi, 16 giorni di attivismo. Sono questi i numeri dell’annuale campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dalle Nazioni Unite e coordinata dal Center for Women’s Global Leadership, fra il 25 Novembre e il 10 dicembre. Tema di quest’anno sono i dati – tutt’altro che incoraggianti – riportati dalle agenzie di tutela internazionali sugli effetti collaterali riscontrati nell’ambito della violenza di genere e legati alla diffusione del Covid-19. A partire dall’11 marzo del 2020, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficializzato l’attuale pandemia, i tassi di violenza contro le donne – e in particolare di violenza domestica – hanno subìto un’improvvisa e grave escalation. Disoccupazione e insicurezza economica, difficoltà di accesso a centri di aiuto e di accoglienza, aumento del tempo trascorso in casa e l’inevitabile calo delle relazioni interpersonali sono stati i fattori di rischio maggiormente esacerbati dalle misure di isolamento sociale. Le vittime di abusi fisici, psicologici e sessuali sono così aumentate in modo allarmante. Lo stesso clima di incertezza ha però alimentato anche un’ulteriore espressione di violenza, meno tangibile ma almeno altrettanto deleteria: quella economica. 

La violenza economica si riferisce, nella sua concezione internazionale, ad “atti di controllo e monitoraggio del comportamento di una donna in termini di uso e distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche, o impedendole di avere un lavoro e un’entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà”. La si ritrova citata nell’articolo 3 della Convenzione di Istanbul – all’interno della definizione di “violenza domestica” –  insieme alle più conosciute forme di violenza fisica, sessuale e psicologica. Nella maggior parte dei casi si tratta di una vera e propria coercizione che agisce al di sotto della soglia della consapevolezza, intaccando – fino ad annullare – la libertà di azione e di autodeterminazione della donna, spesso già colpita da altre forme di violenza. 

Le problematiche riscontrate nel riconoscimento dell’abuso economico sono, insieme allo stigma e alla vergogna che spesso ne impediscono la denuncia, causa della scarsa attendibilità delle statistiche ufficiali. In Italia, un’indagine Istat del 2014 ha evidenziato che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: di queste, solo il 2% dichiarava di aver subìto violenza economica. La prevalenza sale al 32% se si guardano i dati dell’associazione nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, ente che riunisce 77 centri antiviolenza sparsi in tutta Italia. Arriva al 50%, da quanto emerso dal convegno organizzato l’anno scorso dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ma la percentuale effettiva rimane gravemente sottostimata. La Rete nazionale per porre fine alla violenza domestica (NNEDV) statunitense ha evidenziato che il 78% delle vittime di abuso finanziario non ne è consapevole. Il Cnel parla, a questo proposito, di “donne invisibili”. La stessa invisibilità che permette alla violenza economica di proliferare.

Nel 2018 la Casa delle donne maltrattate di Milano (CADMI) ha pubblicato, in collaborazione con la Global Thinking Foundation, una guida di consigli pratici per il riconoscimento e il contrasto della violenza economica. Dal documento emerge come il fenomeno non appaia improvvisamente, ma sia piuttosto collocabile in un continuum sul quale si individuano quattro livelli di gravità. Il livello base vede la donna apparentemente coinvolta nella gestione dell’economia familiare: emerge, d’altra parte, un sostanziale monopolio maschile per quanto riguarda decisioni e firme da apporre per eventuali investimenti. Al livello successivo, l’autore di violenza riconosce alla partner un compenso periodico, una sorta di “paghetta” rispetto alla quale la vittima è tenuta a fornire un dettagliato rendiconto delle spese. Allo stesso tempo, viene tenuta all’oscuro delle entrate familiari e non ha accesso ai conti correnti. Al terzo livello, la libertà di scelta della donna viene perlopiù annullata, insieme alla possibilità di fare la spesa, pagare le cure mediche, disporre di carta di credito o bancomat. L’ultimo livello include, infine, veri e propri atti delinquenziali: il compagno obbliga la partner a firmare assegni scoperti, fare da prestanome, sottoscrivere fideiussioni; la donna, dal canto suo, vede i risparmi suoi e della sua famiglia sperperati in mutui e ipoteche, o intascati dal compagno in previsione della separazione.

La violenza economica è sempre accompagnata da forme di abuso psicologico. La vittima, a fronte dell’estinzione della sua indipendenza finanziaria, sviluppa una relazione di dipendenza dal partner che la porta a perdere inesorabilmente fiducia in sé stessa e nelle proprie capacità. Il controllo eccessivo dei suoi movimenti – non solo quelli bancari – la porta a rinunciare sempre di più al mantenimento delle proprie amicizie e relazioni sociali. L’isolamento è a sua volta in grado di stimolare l’insorgere di disturbi depressivi o del comportamento alimentare, talvolta accompagnati da abuso di alcol e droghe. Anche in assenza di psicopatologia, l’autostima della vittima viene annientata, abbassando ulteriormente la possibilità che questa tenti in qualche modo di opporsi alla situazione. Ma il danno non è limitato alla sfera individuale. Sempre secondo l’Istat, nel 2018 il divario occupazionale di genere si aggirava attorno al 18%, dato confermato allo European Trade Union Institute (Etui). Dall’altra parte, l’agenzia europea Eurofond ha riportato che “Il costo complessivo per l’Italia della sottoutilizzazione del capitale umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, cioè al 5,7% del Pil”: l’abuso finanziario perpetrato nell’ambiente domestico si inserisce pertanto nel ben più ampio spettro di fattori che frenano l’occupazione nazionale femminile, con tutte le conseguenze del caso.

Il Consiglio d’Europa ha evidenziato come la Convenzione di Istanbul abbia rappresentato una call to action affinché “i parlamenti si impegnino nella revisione della legislazione e nel monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate” per la lotta alla violenza di genere. In Italia, tuttavia, non esiste una specifica norma dedicata alla violenza economica, declinazione, questa, che è stato citata per la prima volta solo dall’articolo 3 del decreto 93 del 2013. Trattandosi di una forma di violenza domestica, nella maggior parte dei casi l’abuso finanziario finisce per essere rilevante nell’ambito dei “maltrattamenti in famiglia”, disciplinati dall’articolo 572 del codice penale. Le forme di tutela civile risalgono invece alla legge 154 del 2001, la quale garantisce l’applicazione di provvedimenti cautelari – come l’allontanamento del soggetto maltrattante dall’abitazione – nel caso di “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, dell’altro convivente” per violenza fisica, psicologica ed economica. Si tratta di strumenti che rischiano di essere insufficienti, in quanto non favoriscono il riconoscimento di una realtà già di per sé difficilmente individuabile. Non è un caso che il GREVIO, organo di controllo istituito dalla stessa Convenzione, in un Rapporto pubblicato il 13 gennaio di quest’anno abbia raccomandato allo Stato italiano di impegnarsi a garantire l’applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia “tenendo presente la specifica natura del genere di violenza domestica” perpetrata contro le donne. 

Da uno studio realizzato nell’ambito del progetto europeo WE GO! – Women Economic-independence & Growth Opportunity si evince che la mancanza di indipendenza economica – riscontrata nell’82.5% dei casi – rappresenta il maggiore ostacolo che impedisce alle donne di sottrarsi a situazioni di violenza. Come sottolineato dal rapporto di Actionaid, inoltre, il 53% delle donne coinvolte ha dichiarato di aver subìto una qualche forma di violenza economica. Nello specifico: il 22,6% non ha accesso al reddito familiare, il 19,1% non può utilizzare i suoi soldi liberamente, il 17,6% afferma che le sue spese sono controllate dal partner, il 16,9% non conosce l’entità del reddito familiare, e il 10,8% non può lavorare o trovare un impiego. 

Lo strumento più efficace per contrastare un fenomeno così dilagante sembra essere l’educazione finanziaria, ed è ciò che ha spinto la Global Thinking Foundation a promuovere un insieme di progetti finalizzati ad aumentare nelle donne la consapevolezza necessaria per uscire dal tunnel dell’abuso (o evitare di entrarvi). Oltre alla Guida sopra citata, è stato quindi realizzato Parole di economia e finanza, un glossario per l’alfabetizzazione finanziaria distribuito gratuitamente nelle scuole superiori. Il progetto D2 – Donne al quadrato vede invece un team di trenta donne, con esperienza nel mondo della finanza, tenere corsi di educazione finanziaria gratuiti. Oltre a queste fondamentali iniziative di empowerment, occorrono però maggiori tutele legali.

L’approvazione della legge 69 del 19 luglio 2019 – il cosiddetto Codice Rosso – ha introdotto numerose modifiche del codice penale, al fine di “assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Sono state così istituite nuove tipologie di reato, quali la diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) e il reato di sfregio, insieme a un generale inasprimento delle pene per gli autori di violenza. L’abuso economico, però, resta nell’ombra di una definizione che, per quanto corretta, non ne garantisce l’identificazione né, di conseguenza, la condanna: il fatto che la violenza sia “invisibile” non fa altro che aumentarne l’incidenza e inasprirne il potere logorante. Un vuoto legislativo che va colmato al più presto.

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