Sono 300mila le persone in fuga dall’Ucraina e arrivate in territorio europeo secondo la Commissione Ue. “Per quanto riguarda la situazione umanitaria nel suo complesso al momento si stima che nel peggiore dei casi dall’Ucraina possano arrivare 7 milioni di profughi. Se l’aggressione russa prosegue, tutte queste persone si troveranno ad avere urgente bisogno di sostegno di assistenza umanitaria”, ha spiegato Janez Lenarcic, Commissario europeo per le emergenze. Per affrontare la crisi umanitaria, l’Unione europea potrebbe concedere una “protezione temporanea” agli ucraini in fuga dalla guerra, ripristinando una direttiva del 2001 istituita per rispondere alla crisi nella ex Jugoslavia ma poi mai utilizzata. Perché la proposta diventi realtà deve essere adottata dal Consiglio, con una maggioranza qualificata di 15 stati su 27.
La direttiva si applica di fronte al “rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione” e prevede che tutte le persone provenienti dall’Ucraina avrebbero gli stessi diritti dei cittadini europei in tutti gli Stati membri. L’acquisizione della protezione temporanea ha la durata di un anno, prorogabile fino a un massimo di due, e la stessa può terminare se il Consiglio ritiene sicuro il rimpatrio degli sfollati nei loro Paesi di origine.
L’attivazione della normativa prevede una distribuzione equilibrata degli sforzi dei Paesi Ue, i quali devono prima accertarsi che i profughi accettino di essere accolti nel proprio territorio, e garantisce il diritto di esercitare attività di lavoro subordinato o autonomo, l’accesso all’istruzione e a un alloggio adeguato, oltre che assistenza sociale, sostegno economico e cure mediche. I minori di 18 anni hanno il diritto accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro e i componenti di una stessa famiglia che sono stati separati e che sono stati ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti o di cui alcuni componenti non sono ancora sul territorio dell’Ue devono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Paese.